D.Lgs 231/2001 e D.Lgs 231/2007: mappatura dei rischi e delle vulnerabilità interne e adozione di Best Practies basate sul principio Risk Based Approach
La diffusione sempre più ampia della criminalità economica sta influenzando negativamente le attività imprenditoriali. Pertanto, è essenziale intensificare gli sforzi di prevenzione e contrasto a questo fenomeno, implementando adeguate strutture organizzative e controlli per tutelare l'integrità delle imprese.
In tale contesto, è importante analizzare il collegamento tra le normative attualmente vigenti in Italia finalizzate a proteggere le imprese dall'implicazione in attività illegali e a prevenire distorsioni della concorrenza e dell'economia nel suo complesso.
Le normative di riferimento sono: il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, ossia la normativa sull’antiriciclaggio, e il Decreto Legislativo n. 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti.
Sia il D.Lgs 231/2001 sia il D.Lgs 231/2007 perseguono l'obiettivo comune di salvaguardare le attività economiche dal coinvolgimento in attività illecite e di evitare effetti distorsivi sul mercato. Entrambe le normative richiedono alle imprese di adottare strumenti organizzativi e di controllo interno per proteggere le aree esposte a rischi e di mantenere tali strumenti aggiornati.
Nel caso del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si mira a prevenire che il personale dell'impresa commetta specifici reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda stessa. La disciplina antiriciclaggio prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007, invece, ha principalmente l'obiettivo di prevenire che determinate categorie di soggetti siano utilizzate, anche inconsapevolmente, dai propri clienti per riciclare beni di provenienza illecita.
Anche la definizione di riciclaggio considerata dalle due normative è differente. L'articolo 25-octies del Decreto Legislativo n. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamando direttamente gli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale). Tali reati si aggiungono, pertanto, ad altri reati economici e finanziari già previsti dal decreto del 2001 come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di appartenenza, qualora siano commessi nell'interesse o a vantaggio di questi, da soggetti in posizione tanto apicale quanto subordinata.
La definizione di riciclaggio introdotta dal Decreto Legislativo n. 231/2007, ai soli fini dell'applicazione del decreto stesso, differisce da quella alla base dei reati di riciclaggio. Infatti, il Decreto Legislativo n. 231 del 2007 delinea una nozione autonoma di riciclaggio, rilevante esclusivamente sul piano amministrativo, soprattutto ai fini della collaborazione attiva richiesta agli operatori. Tale definizione si caratterizza per una maggiore ampiezza nella descrizione delle condotte e nell'individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che determinano l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Altra differenza tra le normative di cui trattasi riguarda l’ambito di applicazione: il D.Lgs 231/2001 non è vincolante, il D.Lgs 231/2007 (noto anche come Decreto Antiriciclaggio) ha una portata cogente verso i soggetti elencati nell'articolo 3 dello stesso.
Si riportano di seguito alcuni dei soggetti obbligati secondo l'articolo 3 del D.Lgs 231/2007:
Intermediari bancari e finanziari, compresi banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica, SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, SICAF, agenti di cambio, intermediari finanziari registrati presso la Banca d'Italia, Cassa depositi e prestiti Spa, assicurazioni, intermediari assicurativi, soggetti che erogano microcredito e confidi.
Operatori finanziari, tra cui società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e soggetti che svolgono attività professionale di cambio valuta.
Professionisti come dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, periti e consulenti tributari, CAF e patronati, nota, avvocati, revisori legali e società di revisione legale.
Altri operatori non finanziari, inclusi soggetti che commerciano in beni antichi, opere d'arte o oro, agenti di mediazione immobiliare, soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori, mediatori civili, soggetti che si occupano del recupero crediti stragiudiziale, prestatori di giochi e società di gestione strumenti finanziari.
Oltre alle differenze sopra evidenziate, è innegabile una convergenza tra entrambe le normative riguardo all'importanza cruciale attribuita agli strumenti organizzativi e ai controlli interni nelle imprese.
Sia i requisiti del modello facoltativo di esonero dalla responsabilità, come previsto dal Decreto Legislativo n. 231/01, sia le disposizioni imperative dettate dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007 in materia di procedure organizzative e controlli interni per la prevenzione del riciclaggio, spingono le imprese a individuare e sorvegliare le aree più esposte al rischio, a verificare e aggiornare costantemente l'efficacia dei modelli organizzativi e delle procedure, nonché a promuovere la formazione del personale.
Esiste una sovrapposizione di approcci e finalità tra le due discipline "231", le quali condividono la convinzione che sia l’adozione di assetti organizzativi, sia l’attuazione di governance efficaci e attente rappresentino una condizione essenziale per prevenire e mitigare i rischi aziendali, specialmente quelli legati a comportamenti riciclativi.